Onorevoli Colleghi! - Come noto, con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono stati rivisti i meccanismi del reclutamento, dello stato e dell'avanzamento del personale non direttivo appartenente alle Forze armate e sono stati istituiti i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente nonché la categoria dei volontari in ferma breve.
      Le modifiche apportate con tale normativa miravano a far diminuire le differenze esistenti con il corrispondente personale delle altre amministrazioni del «comparto sicurezza», obiettivo solo in parte raggiunto in quanto si è rivelato non completamente rispondente alle attese del personale soprattutto a causa del diverso regime transitorio prefigurato.
      Non fu infatti tecnicamente possibile, al momento in cui venne adottato il suddetto decreto legislativo n. 196 del 1995, prevedere una fase transitoria analoga a quella delle altre amministrazioni del settore in quanto le Forze armate non avevano quella disponibilità di personale nei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, poiché istituiti dal provvedimento stesso.
      Pertanto, mentre per le Forze di polizia è stato possibile attribuire un doppio salto di grado nel ruolo degli ispettori (in

 

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quanto le presenze in organico garantivano un adeguato numero di personale), per le Forze armate si è potuto attribuire solo un singolo salto di grado, nel ruolo dei marescialli, proprio per l'insufficiente numero di personale da far transitare nei nuovi ruoli istituiti.
      Con il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, si cercò di colmare i disallineamenti, derivanti dalla diversità della disciplina transitoria all'epoca adottata, attraverso una serie di disposizioni di carattere economico a beneficio del personale interessato, attraverso il passaggio, dai livelli retributivi ai parametri stipendiali, che rispecchiava le posizioni di stato e di carriera ancora esistenti nell'ambito del comparto sicurezza e che confermava il disallineamento tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e sottolineava che, a regime, esisteva ancora una diversità di trattamento che era prevista solo ed esclusivamente nella disciplina transitoria.
      Ciò ha di fatto impedito di applicare quanto a suo tempo previsto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che aveva, tra i suoi obiettivi, quello del riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo degli allora Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per realizzare quell'auspicata sostanziale omogeneità nel settore.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende sanare le sperequazioni che si sono venute a creare a causa della suddetta diversità della disciplina transitoria, attraverso alcune modifiche alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, che consentirebbero anche di dare compiuta attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge n. 216 del 1992.
      Si ritiene quindi di apportare tali misure correttive attraverso una delega al Governo, ritenendo opportuna e necessaria una valutazione dello stesso Governo e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all'impatto sia finanziario che organizzativo derivante dall'attuazione dei criteri di delega previsti dalla presente proposta di legge. Tali misure, infatti, riguardano il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1o settembre 1995, e inquadrato nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del più volte citato decreto legislativo n. 196 del 1995. Per effettuare tale riallineamento sarà propedeuticamente necessario individuare la figura paritetica nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, considerare il grado e l'anzianità raggiunti da tale personale nonché valutare gli eventuali «scavalcamenti» intervenuti.
      Il decreto legislativo attuativo della delega prevista dalla presente proposta di legge potrà essere emanato solo dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      Il limite temporale per l'esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
 

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